MESSA A PERDITA DEL CREDITO INESIGIBILE

Il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) dispone che le perdite sui crediti sono deducibili soltanto quando risultino irrecuperabili da elementi certi e precisi oppure quando il debitore sia sottoposto a procedura concorsuale (fallimento, , il concordato preventivo e l’amministrazione straordinaria delle grandi aziende in crisi).

È pertanto necessario produrre le prove documentali relative alla certezza e alla precisione dei crediti.

Tra le prove documentali che consentono di dimostrare la certezza e la precisione della perdita, è inclusa l’attività compiuta dal creditore per tentare il recupero anche se priva di risultati (ad es. la documentazione attestante il decesso del debitore e l’assenza di eredi la documentazione relativa alla rinuncia all’eredità o l’accettazione con beneficio d’inventario; Ia documentazione comprovante l’irreperibilità del debitore; la sentenza passata in giudicato che condanna il debitore per truffa ai danni del creditore; atti di pubblica confisca e contratti registrati, purchè avvenuti nel territorio nazionale).

Sin dalla fase stragiudiziale, in caso di esito negativo dell’intervento e di insussistenza di beni da parte del debitore, il Gruppo Invictus rilascia una relazione conclusiva contenente l’analisi della posizione e la evidenziazione di non convenienza ad agire in sede giudiziale.

La documentazione e la relazione rilasciata agevolerà la procedura di passaggio a perdita con relativo risparmio d’imposta, risparmio di inutili spese procedurali e dimezzando in tal modo il danno subito.

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